Dal 1° gennaio 2020 (legge di bilancio 2020 n. 160/2019) è abolita la TASI (tassa sui servizi indivisibili).
SCADENZE PAGAMENTI E MODALITA' DI CALCOLO:
Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico estero:
BCITITMM + IBAN: IT04 C030 6946 0101 0000 0046 105
Ai sensi della normativa vigente NON SI ACCETTANO PAGAMENTI CON ASSEGNI
ALIQUOTE ANNO 2025
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2024
CATEGORIA | % | |
abitazione principale | esente | |
abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9 | 0,6 | detrazione € 200,00 |
comodato gratuito figli/genitori | 0,5 | |
fabbricati rurali strumentali | esente | |
D2 (alberghi e pensioni) | 0,76 | riservata allo Stato |
altri fabbricati categoria D | 0,86 |
0,76 riservata allo Stato |
beni merce | esente | |
altri fabbricati | 1 | |
aree edificabili | 1 | |
VALORI AREE FABBRICABILI A DECORRERE DAL 01/01/2020 INVARIATE PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023, 2024 ED INTEGRATE PER L'ANNO 2025:
ANNO 2020: i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU. La legge 160/2019 non prevede più la possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
ANNO 2021, 2023, 2024 E 2025: ai sensi della legge 178/2020 art. 1, comma 48, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia l'IMU è applicata nella misura della metà. SOLO ANNO 2022: ai sensi della legge 234/2021 art. 1, comma 743, l'IMU è ridotta al 37,5%.
BENI MERCE: ai sensi della legge 160/2019 art. 1, comma 751, a decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
ALLUVIONE:
Ai sensi della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) art. 1 comma 747 "La base imponibile è ridotta del 50% ... per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabilie e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni."
L'inagibilità o inabitabilità di cui all'alluvione del 2/3 ottobre 2020 si desume dalle ordinanze emesse e pubblicate dal Comune: porre attenzione alle revoche delle stesse che sono state o verranno emesse in futuro.
REGOLAMENTO IMU CON DECORRENZA DAL 01/01/2023:
DICHIARAZIONE IMU
La presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2023 dovrà essere presentata entro il 30/06/2024 e prodotta con modalità cartacea o telematica (quest'ultima modalità è obbligatoria qualora il documento venga trasmesso tramite intermediari).
Telefono : 0171.925264
E-mail : tributi@comune.limonepiemonte.it
Sito: www.comunelimonepiemonte.it
Ricevimento: SU APPUNTAMENTO
per pratiche non attuabili tramite mail, sito, portale del contribuente, calcolatori su internet,...
lunedì - martedì - giovedì - venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
Indirizzo: Via Roma, 32 - 12015 - Limone Piemonte Posta Certificata: comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it
Partita IVA 00461550048 - Codice Fiscale 80003770049